Articolo 23 - Misure volte ad agevolare la raccolta di prove ed il sequestro dei prodotti 1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo, ivi comprese quelle che consentono l'uso di tecniche investigative particolari in conformita' alla legislazione nazionale, che si rivelano necessarie per agevolare la raccolta di prove relative ai reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, e che le permettono di individuare, ricercare, congelare e sequestrare gli strumenti ed i prodotti della corruzione o dei beni il cui valore corrisponde a tali prodotti, e che sono suscettibili di essere oggetto di misure ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 19 della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per conferire ai suoi tribunali o autorita' competenti il potere di ordinare la trasmissione o il sequestro dei suoi fascicoli bancari, finanziari o commerciali in vista di attuare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il segreto bancario non costituisce ostacolo alle misure definite ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.