(Convenzione-art. 25)
Articolo 25 - Principi  generali  e  misure  che  si  applicano  alla
                    cooperazione internazionale. 
 
1  Le  Parti  si  prestano  per  quanto  possibile  la   piu'   ampia
cooperazione reciproca in  conformita'  alle  norme  degli  strumenti
internazionali  rilevanti  per  la  cooperazione  internazionale   in
materia penale o alle intese convenute  sulla  base  di  legislazioni
uniformi o reciproche, e del  loro  diritto  nazionale,  ai  fini  di
investigazioni e procedure relative  ai  reati  che  dipendono  dalla
sfera di applicazione della presente Convenzione. 
2 Se nessun strumento internazionale o intesa fra quelli  di  cui  al
par. 1 precedente e'  in  vigore  fra  le  Parti,  si  applicano  gli
articoli da 26 a 31 del presente capitolo. 
3 Inoltre si applicano gli articoli 26 a  31  del  presente  capitolo
quando  sono  piu'  favorevoli  delle  disposizioni  contenute  negli
strumenti internazionali o nelle intese di cui al par.1 precedente.