(Convenzione-art. 34)
               Articolo 34 - Applicazione territoriale 
 
1 Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito
del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o
di adesione, designare il territorio o i territori  cui  la  presente
Convenzione si applichera'. 
2 Ogni Parte potra' in qualsiasi altro momento in  seguito,  mediante
una dichiarazione indirizzata al Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni
altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione  entra
in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo  la  data  di
ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 
3 Ogni dichiarazione effettuata ai sensi dei due paragrafi precedenti
potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato
in detta dichiarazione, per mezzo  di  una  notifica  indirizzata  al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro  avra'  effetto
il primo giorno del mese successivo allo scadenza di  un  periodo  di
tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da  parte  del
Segretario Generale.