(Convenzione-art. 36)
                     Articolo 36 - Dichiarazioni 
 
Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o  di
adesione, dichiarare che configura  in  quanto  reato  la  corruzione
attiva e passiva di agenti pubblici stranieri ai sensi  dell'articolo
5, di funzionari internazionali ai sensi dell'articolo  9  oppure  di
giudici  e  di  agenti   di   tribunali   internazionali   ai   sensi
dell'articolo 11, ma unicamente nella misura in cui l'agente pubblico
o il giudice, compie o si astiene dal compiere un atto in  violazione
dei suoi doveri ufficiali.