(Convenzione-art. 5)
        Articolo 5 - Corruzione di agenti pubblici stranieri. 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reati in  conformita'
al proprio diritto interno, gli atti di  cui  agli  articoli  2  e  3
quando vi e' coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.