(Trattato-art. 1)
                                                             ALLEGATO 
 
 
   TRATTATO SULLA STABILITA', SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE 
     NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA TRA IL REGNO DEL BELGIO, 
   LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA 
     FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, 
 LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, 
    LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA 
      DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI 
      LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, 
  LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA 
  PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA 
     SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA. 
     IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI 
   DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI 
   ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, 
  LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI 
    CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, 
    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI 
   PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, 
  LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, 
        LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E 
                         IL REGNO DI SVEZIA, 
 
in prosieguo denominati "parti contraenti", 
 
CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualita' di Stati membri dell'Unione
europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di
interesse comune, 
 
DESIDEROSI di  favorire  le  condizioni  per  una  maggiore  crescita
economica nell'Unione europea e,  a  tale  scopo,  di  sviluppare  un
coordinamento sempre piu' stretto delle  politiche  economiche  della
zona euro, 
 
TENENDO PRESENTE che la necessita'  di  mantenere  finanze  pubbliche
sane e sostenibili e di evitare disavanzi pubblici eccessivi e' per i
governi di  fondamentale  importanza  al  fine  di  salvaguardare  la
stabilita' di tutta la zona euro e richiede quindi l'introduzione  di
regole specifiche, tra cui una "regola del pareggio di bilancio" e un
meccanismo automatico per l'adozione di misure correttive, 
 
CONSAPEVOLI della necessita'  di  garantire  che  il  loro  disavanzo
pubblico non superi il 3% del prodotto interno  lordo  ai  prezzi  di
mercato e che il loro debito pubblico non superi il 60% del  prodotto
interno lordo ai prezzi di mercato o si riduca in misura  sufficiente
avvicinandosi a tale percentuale, 
 
RAMMENTANDO che le parti contraenti,  in  qualita'  di  Stati  membri
dell'Unione europea, devono astenersi da qualsiasi misura che  rischi
di mettere in pericolo la realizzazione degli  obiettivi  dell'Unione
nel quadro  dell'unione  economica,  in  particolare  la  pratica  di
accumulare  debito   al   di   fuori   dei   conti   della   pubblica
amministrazione 
 
TENENDO PRESENTE che il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di  governo
degli Stati membri della zona  euro  hanno  convenuto  di  rafforzare
l'architettura  dell'unione  economica  e  monetaria,  partendo   dai
trattati su cui si fonda l'Unione europea e  agevolando  l'attuazione
delle misure adottate a norma degli  articoli  121,  126  e  136  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
 
TENENDO PRESENTE che l'obiettivo dei capi di Stato o di governo degli
Stati membri della zona euro e  di  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea e'  integrare  quanto  prima  le  disposizioni  del  presente
trattato nei trattati su cui si fonda l'Unione europea, 
 
ACCOGLIENDO favorevolmente le proposte legislative per la  zona  euro
avanzate il 23 novembre 2011 dalla  Commissione  europea  nell'ambito
dei  trattati  su  cui  si  fonda  l'Unione  europea,   relative   al
rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli  Stati
membri che si trovano o rischiano di trovarsi  in  gravi  difficolta'
per quanto riguarda la loro stabilita' finanziaria e  a  disposizioni
comuni  per  il  monitoraggio  e   la   valutazione   dei   documenti
programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi
negli  Stati  membri,  e  RILEVANDO  l'intenzione  della  Commissione
europea di presentare ulteriori proposte legislative per la zona euro
riguardanti, in particolare, la comunicazione ex ante  dei  piani  di
emissione  del  debito,  programmi  di  partenariato  economico   che
illustrino nel dettaglio le riforme strutturali  degli  Stati  membri
soggetti a procedura per i disavanzi  eccessivi  e  il  coordinamento
delle grandi riforme  di  politica  economica  previste  dagli  Stati
membri, 
 
MANIFESTANDO la propria disponibilita' a sostenere le proposte che la
Commissione europea presenti per rafforzare ulteriormente il patto di
stabilita' e crescita introducendo,  per  gli  Stati  membri  la  cui
moneta e' l'euro, un nuovo intervallo  per  gli  obiettivi  di  medio
termine in linea con i limiti stabiliti nel presente trattato, 
 
RILEVANDO che, nel riesaminare e monitorare gli impegni di bilancio a
norma  del  presente  trattato,   la   Commissione   europea   agira'
nell'ambito delle sue competenze, secondo il  disposto  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare degli  articoli
121, 126 e 136, 
 
OSSERVANDO in particolare che, in  relazione  all'applicazione  della
"regola del  pareggio  di  bilancio"  enunciata  all'articolo  3  del
presente trattato, tale monitoraggio  sara'  eseguito  fissando,  per
ciascuna parte contraente, obiettivi di medio termine  specifici  per
paese e calendari di convergenza, a seconda del caso, 
 
OSSERVANDO che gli  obiettivi  di  medio  termine  dovrebbero  essere
periodicamente aggiornati sulla base di un metodo concordato,  i  cui
principali  parametri  devono  a  loro  volta  essere  periodicamente
rivisti,  in  modo  da  rispecchiare  adeguatamente  i  rischi  delle
passivita' esplicite ed implicite per le finanze pubbliche, in  linea
con le finalita' del patto di stabilita' e crescita, 
 
OSSERVANDO che progressi sufficienti verso  gli  obiettivi  di  medio
termine dovrebbero essere valutati globalmente,  facendo  riferimento
al saldo strutturale e analizzando la spesa  al  netto  delle  misure
discrezionali in materia di entrate, in  linea  con  le  disposizioni
specificate nel  diritto  dell'Unione  europea,  in  particolare  dal
regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per  il
rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio  nonche'
della sorveglianza e del coordinamento  delle  politiche  economiche,
come modificato dal regolamento  (UE)  n.  1175/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 ("patto di stabilita' e
crescita rivisto"), 
 
OSSERVANDO che il meccanismo di correzione da istituirsi a cura delle
parti  contraenti  dovrebbe  mirare  a   correggere   le   deviazioni
dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento,  ivi
compreso il loro impatto cumulato sulla dinamica del debito pubblico, 
 
RILEVANDO che l'osservanza dell'obbligo  delle  parti  contraenti  di
recepire la "regola del pareggio di bilancio"  nei  loro  ordinamenti
giuridici nazionali, tramite disposizioni  vincolanti,  permanenti  e
preferibilmente di natura costituzionale,  dovrebbe  essere  soggetta
alla giurisdizione della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  a
norma dell'articolo 273 del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, 
 
RAMMENTANDO  che  l'articolo  260  del  trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea conferisce alla Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea il potere di comminare il pagamento di una somma  forfettaria
o di una penalita' allo Stato membro dell'Unione europea che  non  si
sia conformato a una sentenza da essa pronunciata e  RAMMENTANDO  che
la Commissione  europea  ha  stabilito  criteri  per  determinare  il
pagamento della somma forfettaria o della penalita' da comminare  nel
quadro di tale articolo, 
 
RAMMENTANDO che e' necessario  agevolare  l'adozione  di  misure  nel
quadro della procedura per i disavanzi eccessivi dell'Unione  europea
in relazione agli Stati membri la cui  moneta  e'  l'euro  e  il  cui
rapporto previsto  o  effettivo  tra  il  disavanzo  pubblico,  e  il
prodotto  interno  lordo  supera  il  3%,  rafforzando  nel  contempo
vigorosamente l'obiettivo della procedura stessa,  ossia  sollecitare
e, all'occorrenza, costringere uno Stato membro a ridurre l'eventuale
disavanzo constatato, 
 
RAMMENTANDO l'obbligo delle parti contraenti il cui  debito  pubblico
supera il valore di riferimento del 60% di ridurlo a un  ritmo  medio
di un ventesimo all'anno come parametro di riferimento, 
 
TENENDO PRESENTE la necessita'  di  rispettare,  nell'attuazione  del
presente trattato, il ruolo  specifico  delle  parti  sociali,  quale
riconosciuto nella legislazione o nei regimi  nazionali  di  ciascuna
delle parti contraenti, 
 
SOTTOLINEANDO che nessuna disposizione  del  presente  trattato  deve
essere  interpretata  in  modo  da  alterare  in  alcuna  maniera  le
condizioni  di  politica  economica  alle  quali  e'  stata  concessa
assistenza finanziaria a  una  parte  contraente  nell'ambito  di  un
programma di stabilizzazione cui partecipano l'Unione europea, i suoi
Stati membri o il Fondo monetario internazionale, 
 
OSSERVANDO  che  il  buon  funzionamento  dell'unione   economica   e
monetaria impone che le parti contraenti si adoperino  congiuntamente
per una politica  economica  in  cui,  basandosi  sui  meccanismi  di
coordinamento delle politiche economiche, quali definiti nei trattati
su cui si fonda l'Unione europea, intraprendono le azioni e  adottano
le  misure  necessarie  in  tutti  i  settori  essenziali   al   buon
funzionamento della zona euro, 
 
OSSERVANDO, in particolare, il desiderio delle  parti  contraenti  di
avvalersi piu'  attivamente  della  cooperazione  rafforzata  di  cui
all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e agli  articoli  da
326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  senza
recare pregiudizio  al  mercato  interno,  e  il  loro  desiderio  di
ricorrere pienamente alle misure specifiche agli Stati membri la  cui
moneta  e'  l'euro  ai  sensi  dell'articolo  136  del  trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  e  a  una  procedura   per   la
discussione e il coordinamento ex ante tra le parti contraenti la cui
moneta e' l'euro di tutte le grandi riforme di politica economica  da
loro previste, ai fini di una valutazione comparativa delle  migliori
prassi, 
 
RAMMENTANDO che il 26 ottobre 2011 i capi di Stato o di governo degli
Stati membri  della  zona  euro  hanno  convenuto  di  migliorare  la
governance della zona euro, anche mediante l'organizzazione di almeno
due riunioni del Vertice  euro  all'anno,  da  convocarsi,  salvo  in
presenza di circostanze eccezionali, immediatamente dopo le  riunioni
del Consiglio europeo o le riunioni a cui partecipino tutte le  parti
contraenti che hanno ratificato il presente trattato, 
 
RAMMENTANDO altresi' che il 25 marzo  2011  i  capi  di  Stato  o  di
governo degli Stati membri della zona euro e di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea hanno approvato il patto euro plus, che individua
i punti essenziali per promuovere la competitivita' della zona euro, 
 
SOTTOLINEANDO l'importanza del trattato che istituisce il  meccanismo
europeo di stabilita' in quanto elemento della strategia globale  per
rafforzare  l'unione  economica  e  monetaria  e  OSSERVANDO  che  la
concessione  dell'assistenza   finanziaria   nell'ambito   di   nuovi
programmi  a  titolo  del  meccanismo  europeo  di  stabilita'  sara'
subordinata, a  decorrere  dal  1°  marzo  2013,  alla  ratifica  del
presente  trattato  dalla  parte  contraente  interessata  e,  previa
scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3,  paragrafo
2, del presente trattato, al rispetto dei requisiti di tale articolo, 
 
OSSERVANDO che  il  Regno  del  Belgio,  la  Repubblica  federale  di
Germania,  la  Repubblica  di  Estonia,  l'Irlanda,   la   Repubblica
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  la  Repubblica
italiana, la Repubblica  di  Cipro,  il  Granducato  di  Lussemburgo,
Malta,  il  Regno  dei  Paesi  Bassi,  la  Repubblica  d'Austria,  la
Repubblica portoghese,  la  Repubblica  di  Slovenia,  la  Repubblica
slovacca e la Repubblica di Finlandia sono parti  contraenti  la  cui
moneta e' l'euro  e  che,  in  quanto  tali,  saranno  vincolati  dal
presente trattato dal primo giorno del mese  successivo  al  deposito
del loro strumento di ratifica qualora il trattato sia  in  vigore  a
tale data; 
 
OSSERVANDO ALTRESI' che  la  Repubblica  di  Bulgaria,  il  Regno  di
Danimarca, la Repubblica di  Lettonia,  la  Repubblica  di  Lituania,
l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia
sono  parti  contraenti  che,  in  quanto  Stati  membri  dell'Unione
europea, alla data della firma del presente trattato hanno una deroga
o un'esenzione dalla  partecipazione  alla  moneta  unica  e  possono
essere vincolate, finche' tale deroga o esenzione non  sia  abrogata,
solo dalle disposizioni dei titoli III e  IV  del  presente  trattato
dalle quali dichiarino, al momento del deposito del loro strumento di
ratifica o a una data successiva, di voler essere vincolate, 
 
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI; 
 
                             ARTICOLO 1 
 
1. Con il presente trattato le parti contraenti, in qualita' di Stati
membri dell'Unione europea,  convengono  di  rafforzare  il  pilastro
economico dell'unione economica e monetaria adottando  una  serie  di
regole intese a rinsaldare la disciplina di  bilancio  attraverso  un
patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche
economiche e a migliorare la governance della zona  euro,  sostenendo
in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione  europea  in
materia  di  crescita  sostenibile,  occupazione,  competitivita'   e
coesione sociale. 
 
2.  Il  presente  trattato  si  applica  integralmente   alle   parti
contraenti la cui moneta e' l'euro. Esso si applica anche alle  altre
parti contraenti nella misura e alle condizioni previste all'articolo
14.