(Trattato-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
 
Conformemente alle disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione
europea, le parti contraenti sono pronte ad avvalersi attivamente, se
opportuno e necessario, di misure specifiche agli Stati membri la cui
moneta e' l'euro, come previsto all'articolo  136  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, e della  cooperazione  rafforzata,
come previsto all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e agli
articoli da 326 a 334  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, nelle materie essenziali al buon  funzionamento  della  zona
euro, senza recare pregiudizio al mercato interno.