(Trattato-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
 
Ai fini di  una  valutazione  comparativa  delle  migliori  prassi  e
adoperandosi per una politica economica piu' strettamente coordinata,
le  parti  contraenti  assicurano  di  discutere  ex  ante   e,   ove
appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di  politica
economica  che  intendono   intraprendere.   A   tale   coordinamento
partecipano le istituzioni dell'Unione  europea  in  conformita'  del
diritto dell'Unione europea.