ARTICOLO 11 Ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi e adoperandosi per una politica economica piu' strettamente coordinata, le parti contraenti assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere. A tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformita' del diritto dell'Unione europea.