(Trattato-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 
1. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui  moneta
e' l'euro si incontrano  informalmente  nelle  riunioni  del  Vertice
euro,  insieme  con  il  presidente  della  Commissione  europea.  Il
presidente della Banca centrale europea e' invitato a  partecipare  a
tali riunioni. 
Il presidente del Vertice euro e' nominato a maggioranza semplice dai
capi di Stato o di governo delle parti contraenti la  cui  moneta  e'
l'euro nello stesso momento in cui il  Consiglio  europeo  elegge  il
proprio presidente e con un mandato di pari durata. 
 
2. Le riunioni del Vertice euro  sono  convocate  quando  necessario,
almeno due volte all'anno,  per  discutere  questioni  connesse  alle
competenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta e' l'euro
condividono  in  relazione  alla  moneta   unica,   altre   questioni
concernenti la governance della zona euro e  le  relative  regole,  e
orientamenti strategici per la condotta  delle  politiche  economiche
per aumentare la convergenza nella zona euro. 
 
3. I capi di Stato o di governo  delle  parti  contraenti  che  hanno
ratificato il presente trattato diverse da quelle la  cui  moneta  e'
l'euro partecipano alle discussioni delle riunioni del  Vertice  euro
relative alla competitivita' per le parti contraenti,  alla  modifica
dell'architettura  complessiva  della  zona  euro   e   alle   regole
fondamentali che ad essa si applicheranno  in  futuro,  nonche',  ove
opportuno e almeno una volta all'anno,  a  discussioni  su  questioni
specifiche di attuazione del presente trattato sulla stabilita',  sul
coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria. 
 
4. Il presidente del Vertice  euro  assicura  la  preparazione  e  la
continuita' delle riunioni del Vertice euro, in stretta  cooperazione
con il presidente della Commissione europea.  L'organismo  incaricato
di preparare  e  dar  seguito  alle  riunioni  del  Vertice  euro  e'
l'Eurogruppo e a questo fine il suo presidente puo' essere invitato a
partecipare a tali riunioni. 
 
5. Il presidente del Parlamento  europeo  puo'  essere  invitato  per
essere  ascoltato.  Il  presidente  del  Vertice  euro  riferisce  al
Parlamento europeo dopo ogni riunione del Vertice euro. 
 
6. Il presidente del Vertice euro  tiene  strettamente  informate  le
parti contraenti diverse da quelle la cui  moneta  e'  l'euro  e  gli
altri Stati membri dell'Unione europea dei preparativi e degli  esiti
delle riunioni del Vertice euro.