(Trattato-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
 
1.  Il  presente  trattato  e'  ratificato  dalle  parti   contraenti
conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti  di
ratifica  sono  depositati  presso  il  segretariato   generale   del
Consiglio dell'Unione europea ("depositario"). 
 
2. Il presente trattato  entra  in  vigore  il  1°  gennaio  2013,  a
condizione che dodici  parti  contraenti  la  cui  moneta  e'  l'euro
abbiano depositato il loro strumento di ratifica, o,  se  precedente,
il primo giorno  del  mese  successivo  al  deposito  del  dodicesimo
strumento di ratifica di  una  parte  contraente  la  cui  moneta  e'
l'euro. 
 
3. Il presente trattato si applica dalla data di  entrata  in  vigore
alle parti contraenti la cui moneta e' l'euro che l'hanno ratificato.
Esso si applica alle altre parti contraenti la cui moneta  e'  l'euro
dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro  rispettivo
strumento di ratifica. 
 
4. In deroga ai paragrafi 3 e 5, il titolo V si applica dalla data di
entrata in vigore del presente trattato a tutte le  parti  contraenti
interessate. 
 
5. Il presente trattato si applica alle parti contraenti con  deroga,
quali definite  all'articolo  139,  paragrafo  1,  del  trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  o  con  esenzione,  di  cui  al
protocollo (n. 16) su talune  disposizioni  relative  alla  Danimarca
allegato ai trattati dell'Unione europea,  che  hanno  ratificato  il
presente trattato, dalla  data  di  decorrenza  degli  effetti  della
decisione di abrogazione di tale deroga o esenzione, a  meno  che  la
parte contraente interessata dichiari che intende  essere  vincolata,
in tutto o in parte, dalle disposizioni  dei  titoli  III  e  IV  del
presente trattato prima di tale data.