(Trattato-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
 
Gli Stati membri dell'Unione europea che non siano  parti  contraenti
possono aderire  al  presente  trattato.  Gli  effetti  dell'adesione
decorrono  dal  deposito  dello  strumento  di  adesione  presso   il
depositario, il quale  informa  le  altre  parti  contraenti.  Previa
autenticazione delle parti contraenti, il testo del presente trattato
nella lingua ufficiale dello Stato membro aderente che  sia  altresi'
lingua ufficiale e lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione  e'
depositato negli archivi del depositario quale  testo  autentico  del
presente trattato.