(Trattato-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
Al piu' tardi entro cinque anni dalla data di entrata in  vigore  del
presente trattato, sulla  base  di  una  valutazione  dell'esperienza
maturata in sede di attuazione,  sono  adottate  in  conformita'  del
trattato  sull'Unione  europea  e  del  trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto
del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. 
 
Fatto a Bruxelles, addi' due marzo duemiladodici. 
 
Il presente  trattato,  redatto  in  un  unico  esemplare  in  lingua
bulgara,  danese,  estone,  finlandese,  francese,  greca,   inglese,
irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,  tedesca  e
ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede, e' depositato negli
archivi del depositario, il quale ne rimette  una  copia  certificata
conforme a ciascuna delle parti contraenti.