ALLEGATO TRATTATO SULLA STABILITA', SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA DISPOSIZIONI CONVENUTE DALLE PARTI CONTRAENTI AL MOMENTO DELLA FIRMA RIGUARDO ALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO Le disposizioni seguenti si applicheranno per adire la Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (in prosieguo "il trattato") e sulla base dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora la Commissione stabilisca in una relazione diretta alle parti contraenti che una di esse non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato: 1) Qualora si chieda alla Corte di giustizia di dichiarare che una parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, come stabilito nella relazione della Commissione, il ricorso sara' depositato presso la Cancelleria della Corte di giustizia dai ricorrenti di cui al punto 2) entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento delle parti contraenti della relazione della Commissione in cui si stabilisce che una parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato. I ricorrenti agiranno nell'interesse di, e in stretta cooperazione con, tutte le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato, ad eccezione della parte contraente contro cui e' diretto il ricorso, nonche' in conformita' dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia. 2) I ricorrenti saranno le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato in quanto Stati membri che formano il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio (trio di presidenza1 ) alla data di pubblicazione della relazione della Commissione, nella misura in cui a quella data i) non siano stati ritenuti essere in violazione dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato da una relazione della Commissione, ii) non siano altrimenti oggetto di procedimenti dinnanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 o 2, del trattato, e iii) non siano nell'impossibilita' di agire per altri giustificati motivi, di natura primaria, in conformita' ai principi generali di diritto internazionale. Se nessuno dei tre Stati membri interessati soddisfa tali criteri, l'obbligo di adire la Corte di giustizia sara' sostenuto dai membri del precedente trio di presidenza, alle medesime condizioni. 3) Su richiesta dei ricorrenti, nel corso del procedimento dinnanzi alla Corte di giustizia le parti contraenti, nel cui interesse il ricorso e' stato presentato, forniranno il necessario supporto tecnico o logistico. 4) Le eventuali spese a carico dei ricorrenti derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia saranno sostenute congiuntamente da tutte le parti contraenti nel cui interesse l'azione e' stata istruita. 5) Se una nuova relazione della Commissione stabilisce che e' cessato l'inadempimento dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato della parte contraente interessata, i ricorrenti informeranno immediatamente per iscritto la Corte di giustizia che intendono rinunciare agli atti, in conformita' alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia. 6) Sulla scorta di una valutazione della Commissione europea secondo cui una parte contraente non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato, le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato dichiarano che intendono avvalersi pienamente della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per adire la Corte di giustizia, sulla base delle disposizioni convenute per l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato. -------- 1 L'elenco dei successivi trio di presidenza figura nell'allegato I della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del l° dicembre 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28, rettificata nella GU L 344 del 23.12.2009, pag. 56).