(Trattato-Allegato)
                                                             ALLEGATO 
 
 
        TRATTATO SULLA STABILITA', SUL COORDINAMENTO E SULLA 
            GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 
 
      DISPOSIZIONI CONVENUTE DALLE PARTI CONTRAENTI AL MOMENTO 
          DELLA FIRMA RIGUARDO ALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO 
 
 
Le disposizioni seguenti si  applicheranno  per  adire  la  Corte  di
giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 8,  paragrafo  1,
seconda frase, del trattato sulla  stabilita',  sul  coordinamento  e
sulla governance nell'unione economica e monetaria (in prosieguo  "il
trattato")  e  sulla  base  dell'articolo  273   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, qualora la Commissione  stabilisca
in una relazione diretta alle parti contraenti che una di esse non ha
rispettato l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato: 
 
  1) Qualora si chieda alla Corte di giustizia di dichiarare che  una
  parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo  2,  del
  trattato, come stabilito  nella  relazione  della  Commissione,  il
  ricorso sara' depositato  presso  la  Cancelleria  della  Corte  di
  giustizia dai ricorrenti di cui al punto 2) entro il termine di tre
  mesi  dalla  data  di  ricevimento  delle  parti  contraenti  della
  relazione della Commissione in cui  si  stabilisce  che  una  parte
  contraente  non  ha  rispettato  l'articolo  3,  paragrafo  2,  del
  trattato. I ricorrenti agiranno nell'interesse  di,  e  in  stretta
  cooperazione con, tutte le parti contraenti vincolate dall'articolo
  3  e  dall'articolo  8  del  trattato,  ad  eccezione  della  parte
  contraente contro cui e' diretto il ricorso, nonche' in conformita'
  dello statuto  e  del  regolamento  di  procedura  della  Corte  di
  giustizia. 
 
  2) I ricorrenti saranno le parti contraenti vincolate dall'articolo
  3 e dall'articolo 8 del trattato in quanto Stati membri che formano
  il gruppo predeterminato di tre  Stati  membri  che  esercitano  la
  presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a norma dell'articolo
  1, paragrafo 4, del regolamento  interno  del  Consiglio  (trio  di
  presidenza1 ) alla data  di  pubblicazione  della  relazione  della
  Commissione, nella misura in cui a quella data i) non  siano  stati
  ritenuti  essere  in  violazione  dei  loro   obblighi   ai   sensi
  dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato da una  relazione  della
  Commissione, ii)  non  siano  altrimenti  oggetto  di  procedimenti
  dinnanzi  alla  Corte  di  giustizia  ai  sensi  dell'articolo   8,
  paragrafi 1 o 2, del trattato, e iii) non siano nell'impossibilita'
  di agire per altri giustificati  motivi,  di  natura  primaria,  in
  conformita' ai principi  generali  di  diritto  internazionale.  Se
  nessuno dei tre Stati membri  interessati  soddisfa  tali  criteri,
  l'obbligo di adire la Corte di giustizia sara' sostenuto dai membri
  del precedente trio di presidenza, alle medesime condizioni. 
 
  3) Su richiesta dei ricorrenti, nel corso del procedimento dinnanzi
  alla Corte di giustizia le parti contraenti, nel cui  interesse  il
  ricorso e' stato  presentato,  forniranno  il  necessario  supporto
  tecnico o logistico. 
 
  4) Le eventuali spese  a  carico  dei  ricorrenti  derivanti  dalla
  sentenza della Corte di giustizia saranno sostenute  congiuntamente
  da tutte le parti contraenti nel cui interesse  l'azione  e'  stata
  istruita. 
 
  5) Se una nuova  relazione  della  Commissione  stabilisce  che  e'
  cessato l'inadempimento dell'articolo 3, paragrafo 2, del  trattato
  della  parte  contraente  interessata,  i  ricorrenti  informeranno
  immediatamente per iscritto la Corte  di  giustizia  che  intendono
  rinunciare agli atti, in conformita' alle  pertinenti  disposizioni
  del regolamento di procedura della Corte di giustizia. 
 
  6) Sulla  scorta  di  una  valutazione  della  Commissione  europea
  secondo  cui  una  parte  contraente  non  ha  adottato  le  misure
  necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia a
  norma  dell'articolo  8,  paragrafo  1,  del  trattato,  le   parti
  contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato
  dichiarano che intendono avvalersi pienamente  della  procedura  di
  cui all'articolo 8, paragrafo 2, per adire la Corte  di  giustizia,
  sulla  base   delle   disposizioni   convenute   per   l'attuazione
  dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato. 
 
 -------- 
  1 L'elenco dei successivi trio di presidenza figura nell'allegato I
 della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del l° dicembre 2009, che
 stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  della   decisione   del
 Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza  del  Consiglio  e
 sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio  (GU  L  322
 del 9.12.2009, pag. 28, rettificata nella GU L 344  del  23.12.2009,
 pag. 56).