(Trattato-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
1. Le parti contraenti applicano e interpretano il presente  trattato
conformemente ai trattati  su  cui  si  fonda  l'Unione  europea,  in
particolare all'articolo 4, paragrafo  3,  del  trattato  sull'Unione
europea, e  al  diritto  dell'Unione  europea,  compreso  il  diritto
procedurale ogniqualvolta sia richiesta l'adozione di atti di diritto
derivato. 
 
2. Il presente trattato si applica nella misura in cui e' compatibile
con i trattati su cui si fonda l'Unione  europea  e  con  il  diritto
dell'Unione europea. Esso non pregiudica la competenza dell'Unione in
materia di unione economica.