(Trattato-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
1. Le parti contraenti applicano le  regole  enunciate  nel  presente
paragrafo in aggiunta e fatti salvi i  loro  obblighi  ai  sensi  del
diritto dell'Unione europea: 
 
   a) la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di  una
parte contraente e' in pareggio o in avanzo; 
 
   b) la regola di cui alla lettera a) si considera rispettata se  il
saldo  strutturale  annuo  della  pubblica  amministrazione  e'  pari
all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito
nel patto di stabilita' e crescita rivisto, con il  limite  inferiore
di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo  ai
prezzi  di  mercato.  Le  parti  contraenti  assicurano   la   rapida
convergenza verso il loro rispettivo obiettivo di medio  termine.  Il
quadro  temporale  per  tale   convergenza   sara'   proposto   dalla
Commissione europea tenendo conto dei rischi specifici del paese  sul
piano della sostenibilita'. I progressi verso  l'obiettivo  di  medio
termine e il rispetto di tale obiettivo  sono  valutati  globalmente,
facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando  la  spesa  al
netto delle misure discrezionali in materia di entrate, in linea  con
il patto di stabilita' e crescita rivisto; 
 
   c) le parti contraenti possono deviare  temporaneamente  dal  loro
rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento
a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali,  come  definito  al
paragrafo 3, lettera b); 
 
   d) quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno
lordo ai prezzi di mercato e' significativamente inferiore al 60% e i
rischi sul piano della sostenibilita' a lungo termine  delle  finanze
pubbliche sono bassi, il limite inferiore per  l'obiettivo  di  medio
termine di cui alla lettera b) puo'  arrivare  fino  a  un  disavanzo
strutturale massimo dell'1,0% del prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato; 
 
   e) qualora si constatino deviazioni  significative  dall'obiettivo
di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, e'
attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismo
include l'obbligo  della  parte  contraente  interessata  di  attuare
misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. 
 
2. Le regole enunciate al paragrafo 1 producono effetti  nel  diritto
nazionale delle parti contraenti al piu' tardi un anno dopo l'entrata
in vigore del presente trattato tramite disposizioni vincolanti e  di
natura  permanente  -  preferibilmente  costituzionale  -  o  il  cui
rispetto fedele e' in altro modo rigorosamente garantito lungo  tutto
il processo nazionale di bilancio. Le parti contraenti istituiscono a
livello nazionale il meccanismo di correzione di cui al paragrafo  1,
lettera e), sulla base di principi comuni proposti dalla  Commissione
europea, riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro
temporale dell'azione correttiva da intraprendere, anche in  presenza
di  circostanze  eccezionali,  e  il  ruolo  e  l'indipendenza  delle
istituzioni  responsabili  sul  piano  nazionale  per  il   controllo
dell'osservanza  delle  regole  enunciate  al   paragrafo   1.   Tale
meccanismo di correzione deve rispettare appieno le  prerogative  dei
parlamenti nazionali. 
 
3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni  di  cui
all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi
eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione europea. 
Ai fini del presente articolo si applicano  altresi'  le  definizioni
seguenti: 
 
   a) per "saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione" si
intende il saldo annuo corretto per il ciclo al netto di  misure  una
tantum e temporanee; 
 
   b) per "circostanze eccezionali" si  intendono  eventi  inconsueti
non soggetti al controllo  della  parte  contraente  interessata  che
abbiano rilevanti ripercussioni sulla  situazione  finanziaria  della
pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economica
ai sensi del patto di  stabilita'  e  crescita  rivisto,  purche'  la
deviazione  temporanea  della  parte   contraente   interessata   non
comprometta la sostenibilita' del bilancio a medio termine.