(Trattato-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo
di una parte contraente supera il valore di riferimento  del  60%  di
cui all'articolo 1 del protocollo  (n.  12)  sulla  procedura  per  i
disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione  europea,  tale
parte contraente opera una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo
all'anno  come  parametro  di   riferimento   secondo   il   disposto
dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del  7
luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalita'  di
attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, come modificato
dal regolamento (UE) n.  1177/2011  del  Consiglio,  dell'8  novembre
2011. L'esistenza di un disavanzo eccessivo  dovuto  all'inosservanza
del criterio del debito sara' decisa in conformita'  della  procedura
di cui all'articolo 126 del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea.