(Trattato-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
1. La parte contraente che sia soggetta a procedura per  i  disavanzi
eccessivi ai sensi dei trattati su  cui  si  fonda  l'Unione  europea
predispone un programma di partenariato economico e di  bilancio  che
comprenda una descrizione dettagliata delle  riforme  strutturali  da
definire e attuare per una correzione effettiva e  duratura  del  suo
disavanzo eccessivo. Il contenuto e il formato di tali programmi sono
definiti nel diritto dell'Unione europea. La  loro  presentazione  al
Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla  Commissione   europea   per
approvazione e il loro monitoraggio avranno luogo nel contesto  delle
procedure  di  sorveglianza  attualmente  previste   dal   patto   di
stabilita' e crescita. 
 
2. Spettera' al Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla  Commissione
europea  monitorare  l'attuazione  del  programma   di   partenariato
economico e di bilancio e dei  piani  di  bilancio  annuali  ad  esso
conformi.