(Trattato-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
 
Al fine  di  coordinare  meglio  le  emissioni  di  debito  nazionale
previste,  le  parti  contraenti  comunicano  ex  ante  al  Consiglio
dell'Unione europea e alla Commissione europea i rispettivi piani  di
emissione del debito pubblico.