(Trattato-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su  cui  si
fonda l'Unione europea, le parti contraenti la cui moneta  e'  l'euro
si impegnano a sostenere le proposte o le raccomandazioni  presentate
dalla Commissione europea, ove questa ritenga che  uno  Stato  membro
dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro abbia violato il criterio
del disavanzo nel quadro di una procedura per i disavanzi  eccessivi.
Tale  obbligo  non  si  applica  quando  si  constati  tra  le  parti
contraenti la cui moneta e' l'euro che la maggioranza qualificata  di
esse, calcolata per  analogia  con  le  pertinenti  disposizioni  dei
trattati su cui si fonda l'Unione europea, senza tenere  conto  della
posizione  della  parte  contraente  interessata,  si   oppone   alla
decisione proposta o raccomandata.