(Trattato-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
1. La Commissione europea e' invitata  a  presentare  tempestivamente
alle parti contraenti una relazione sulle  disposizioni  adottate  da
ciascuna di loro in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2.  Se  la
Commissione europea, dopo aver posto la parte contraente  interessata
in  condizione  di  presentare  osservazioni,  conclude   nella   sua
relazione che tale parte contraente non ha rispettato  l'articolo  3,
paragrafo 2, una  o  piu'  parti  contraenti  adiranno  la  Corte  di
giustizia dell'Unione europea. Una parte  contraente  puo'  adire  la
Corte di giustizia anche  qualora  ritenga,  indipendentemente  dalla
relazione della Commissione, che un'altra parte contraente non  abbia
rispettato l'articolo 3, paragrafo 2. In entrambi i casi, la sentenza
della Corte di giustizia e' vincolante per le parti del procedimento,
le quali prendono i provvedimenti  che  l'esecuzione  della  sentenza
comporta entro il termine stabilito dalla Corte di giustizia. 
 
2. La parte contraente che, sulla base della  propria  valutazione  o
della valutazione della Commissione  europea,  ritenga  che  un'altra
parte contraente non abbia preso  i  provvedimenti  che  l'esecuzione
della sentenza della  Corte  di  giustizia  di  cui  al  paragrafo  1
comporta puo' adire la Corte di giustizia e chiedere l'imposizione di
sanzioni finanziarie secondo i criteri  stabiliti  dalla  Commissione
europea nel quadro dell'articolo 260 del trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. La Corte di giustizia, qualora constati  che  la
parte contraente interessata non si e' conformata alla sua  sentenza,
puo' comminarle il pagamento  di  una  somma  forfettaria  o  di  una
penalita' adeguata alle circostanze e non superiore allo 0,1% del suo
prodotto interno lordo. Le somme imposte a una  parte  contraente  la
cui  moneta  e'  l'euro  sono  versate  al  meccanismo   europeo   di
stabilita'. In altri casi,  i  pagamenti  sono  versati  al  bilancio
generale dell'Unione europea. 
 
3. Il presente articolo  costituisce  un  compromesso  tra  le  parti
contraenti ai sensi dell'articolo 273 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea.