Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Trattato  di   cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 48 del Trattato stesso.