Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Per  l'attuazione  del  Trattato  di  cui  all'articolo  1,  e'
autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del  capitale  per
la partecipazione del Meccanismo europeo di  stabilita',  mediante  i
versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato medesimo.  In
relazione al versamento delle quote della contribuzione, a  decorrere
dall'anno 2012 sono  autorizzate  emissioni  di  titoli  di  Stato  a
medio-lungo  termine,  le  cui  caratteristiche  sono  stabilite  con
appositi  decreti  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
destinando a  tale  scopo  tutto  o  parte  del  netto  ricavo  delle
emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite  massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e nel livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge di stabilita'. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2. I proventi derivanti dalla partecipazione al Meccanismo  europeo
di stabilita' di  cui  all'articolo  23  del  Trattato  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. Qualora  non  sia  possibile  procedere  mediante  le  ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del  capitale
di cui al comma 1 nei termini stabiliti,  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il  ricorso  ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.