ARTICOLO 10 Adeguamenti del capitale autorizzato 1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacita' massima erogabile e l'adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso puo' decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l'articolo 8 e l'allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformita' al modello di contribuzione di cui all'articolo 11 e all'allegato I. 2. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalita' particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1. 3. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro del MES, il capitale autorizzato del MES e' automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti in detto momento per il rapporto, nell'ambito del modello di contribuzione aggiornato di cui all'articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri del MES esistenti.