(Trattato-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                Adeguamenti del capitale autorizzato 
 
1. Il consiglio dei governatori riesamina  periodicamente  e,  almeno
ogni cinque anni, la capacita' massima erogabile e l'adeguatezza  del
capitale autorizzato del MES.  Esso  puo'  decidere  di  adeguare  il
capitale autorizzato e di modificare di conseguenza  l'articolo  8  e
l'allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i  membri  del
MES hanno notificato al depositario  l'avvenuto  completamento  delle
procedure nazionali applicabili. Le nuove  quote  sono  assegnate  ai
membri del MES in conformita' al  modello  di  contribuzione  di  cui
all'articolo 11 e all'allegato I. 
 
2.  Il  consiglio  di  amministrazione  adotta  le  condizioni  e  le
modalita' particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale
effettuati ai sensi del paragrafo 1. 
 
3. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione  europea  diventi  un
nuovo  membro  del  MES,  il  capitale   autorizzato   del   MES   e'
automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti
in  detto  momento  per  il  rapporto,  nell'ambito  del  modello  di
contribuzione aggiornato di cui all'articolo 11,  e  la  ponderazione
assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata  ai  membri  del
MES esistenti.