(Trattato-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                      Modello di contribuzione 
 
1. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello  di
contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del  MES
e' basato sul modello di sottoscrizione del  capitale  della  BCE  da
parte delle banche centrali nazionali dei membri  del  MES  ai  sensi
dell'articolo 29 del  protocollo  (n.4)  sullo  statuto  del  Sistema
europeo di  banche  centrali  e  della  Banca  centrale  europea  (lo
"statuto del SEBC") allegato al trattato  sull'Unione  europea  e  al
TFUE. 
 
2. Il modello di contribuzione per  la  sottoscrizione  del  capitale
autorizzato del MES e' specificato nell'allegato I. 
 
3. Il modello di contribuzione iniziale  per  la  sottoscrizione  del
capitale autorizzato del MES e' adeguato: 
a) quando uno Stato membro dell'Unione europea  aderisce  come  nuovo
membro del MES,  con  conseguente  aumento  automatico  del  capitale
autorizzato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, o 
b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la  correzione
temporanea applicabile a un membro del MES ai sensi dell'articolo 42. 
 
4. Il consiglio dei governatori  puo'  decidere  di  tener  conto  di
eventuali aggiornamenti del modello di  sottoscrizione  del  capitale
della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione e'
aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una  modifica
del  capitale  autorizzato  secondo  il  disposto  dell'articolo  10,
paragrafo 1. 
 
5.  In  caso  di  modifica  del  modello  di  contribuzione  per   la
sottoscrizione del capitale autorizzato del MES,  i  membri  del  MES
trasferiscono fra  di  loro  il  capitale  autorizzato  nella  misura
necessaria ad assicurare che  la  sua  distribuzione  corrisponda  al
modello modificato. 
 
6.  L'allegato  I  e'  modificato  su  decisione  del  consiglio  dei
governatori a seguito di ogni modifica di cui al presente articolo. 
 
7. Il consiglio di  amministrazione  adotta  tutte  le  altre  misure
necessarie per l'applicazione del presente articolo.