(Trattato-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                              Principi 
 
1. Ove indispensabile per  salvaguardare  la  stabilita'  finanziaria
della zona euro nel suo complesso e dei suoi  Stati  membri,  il  MES
puo' fornire a un proprio membro un sostegno alla  stabilita',  sulla
base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di  assistenza
finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un  programma
di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di  condizioni  di
ammissibilita' predefinite. 
 
2. Fatto salvo l'articolo 19, il sostegno  alla  stabilita'  del  MES
puo' essere concesso per mezzo degli strumenti di cui  agli  articoli
da 14 a 18. 
 
3. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti  i  titoli  di
Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore  ad
un anno clausole d'azione collettiva in un modo che garantisca che il
loro impatto giuridico sia identico.