(Trattato-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
      Procedura per la concessione del sostegno alla stabilita' 
 
1. Un membro  del  MES  puo'  presentare  domanda  di  sostegno  alla
stabilita' al presidente del consiglio dei governatori. Tale  domanda
menziona lo strumento  finanziario  o  gli  strumenti  finanziari  da
considerare.  Una  volta  ricevuta  la  domanda,  il  presidente  del
consiglio  dei  governatori  assegna  alla  Commissione  europea,  di
concerto con la BCE, i seguenti compiti: 
a) valutare l'esistenza di un rischio per la  stabilita'  finanziaria
della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che
la BCE non abbia gia' presentato un'analisi a norma dell'articolo 18,
paragrafo 2; 
b) valutare la sostenibilita' del debito  pubblico.  Se  opportuno  e
possibile, tale valutazione dovra' essere effettuata insieme al FMI; 
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro
del MES interessato. 
 
2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di
cui al paragrafo 1, il consiglio dei  governatori  puo'  decidere  di
concedere, in linea di principio,  il  sostegno  alla  stabilita'  al
membro  del  MES  interessato  sotto  forma  di  un  dispositivo   di
assistenza finanziaria. 
 
3. Se e'  adottata  una  decisione  ai  sensi  del  paragrafo  2,  il
consiglio dei  governatori  affida  alla  Commissione  europea  -  di
concerto con la BCE  e,  laddove  possibile,  insieme  all'FMI  -  il
compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo
d'intesa che precisi  le  condizioni  contenute  nel  dispositivo  di
assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette
la gravita' delle carenze da affrontare e lo strumento di  assistenza
finanziaria  scelto.  Il  direttore  generale  del  MES  prepara  nel
contempo una proposta di accordo  su  un  dispositivo  di  assistenza
finanziaria contenente le modalita' finanziarie e le condizioni e  la
scelta degli strumenti, che dovra' essere adottata dal consiglio  dei
governatori. 
Il  protocollo  d'intesa  e'  pienamente  conforme  alle  misure   di
coordinamento  delle  politiche  economiche  previste  dal  TFUE,  in
particolare  a  qualsiasi  atto  legislativo   dell'Unione   europea,
compresi   pareri,   avvertimenti,   raccomandazioni   o    decisioni
indirizzate al membro del MES interessato. 
 
4. La Commissione europea firma il protocollo d'intesa in nome e  per
conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni  di  cui
al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori. 
 
5. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul  dispositivo
di assistenza finanziaria che definisce gli  aspetti  finanziari  del
sostegno alla stabilita' da fornire e, se del caso, le  modalita'  di
corresponsione della prima rata dell'assistenza stessa. 
 
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di  avviso  per  garantire  il
tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES
nell'ambito del sostegno alla stabilita'. 
 
7. La Commissione europea  -  di  concerto  con  la  BCE  e,  laddove
possibile, insieme al FMI - ha il compito di monitorare  il  rispetto
delle condizioni cui e'  subordinato  il  dispositivo  di  assistenza
finanziaria.