(Trattato-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
            Assistenza finanziaria precauzionale del MES 
 
1.  Il  consiglio  dei  governatori  puo'   decidere   di   concedere
l'assistenza  finanziaria  precauzionale  sotto  forma  di  linea  di
credito condizionale precauzionale o sotto  forma  di  una  linea  di
credito soggetto a condizioni rafforzate ai sensi  dell'articolo  12,
paragrafo 1. 
 
2. Le condizioni associate all'assistenza  finanziaria  precauzionale
del  MES  sono  precisate  in  dettaglio  nel  protocollo   d'intesa,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. 
 
3.  Le  modalita'  e  le   condizioni   finanziarie   dell'assistenza
finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo  sul
dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che  deve  essere
firmato dal direttore generale. 
 
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione  dell'assistenza  finanziaria
precauzionale del MES. 
 
5.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea
a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di  comune  accordo  in
merito al mantenimento della linea di credito. 
 
6. Dopo che un membro del MES abbia gia'  ottenuto  fondi  una  prima
volta (per mezzo  di  un  prestito  o  di  un  acquisto  sul  mercato
primario), il consiglio di amministrazione decide di  comune  accordo
su proposta del direttore generale e sulla base  di  una  valutazione
condotta dalla Commissione europea, di concerto con  la  BCE,  se  la
linea di credito e' ancora adeguata  o  se  sia  necessaria  un'altra
forma di assistenza finanziaria.