(Trattato-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
          Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione 
         delle istituzioni finanziarie di un membro del MES 
 
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere assistenza
finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l'obiettivo
specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello  stesso
membro del MES. 
 
2.  Le  condizioni  associate  all'assistenza  finanziaria   per   la
ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
sono precisate in dettaglio nel  protocollo  d'intesa,  conformemente
all'articolo 13, paragrafo 3. 
 
3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE,  le  modalita'  e  le
condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria  finalizzata  alla
ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
sono  specificate  in  un  accordo  sul  dispositivo  di   assistenza
finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale. 
 
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione  dell'assistenza  finanziaria
finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie  di
un membro del MES. 
 
5. Se del caso, il consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del
direttore  generale  e  dopo  aver  ricevuto  una   relazione   della
Commissione  europea  conformemente  all'articolo  13,  paragrafo  7,
decide di comune accordo sul versamento  delle  rate  dell'assistenza
finanziaria successive alla prima.