ARTICOLO 16 Prestiti del MES 1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell'articolo 12. 2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. 3. Le modalita' e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione dei prestiti del MES. 5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.