(Trattato-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                          Prestiti del MES 
 
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere assistenza
finanziaria a un membro del MES  sotto  forma  di  prestito  a  norma
dell'articolo 12. 
 
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute  in  un
programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio  nel
protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. 
 
3. Le modalita' e le condizioni finanziarie di ogni prestito del  MES
sono  specificate  in  un  accordo  sul  dispositivo  di   assistenza
finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale. 
 
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione dei prestiti del MES. 
 
5.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea
conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune  accordo
sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla
prima.