ARTICOLO 17 Meccanismo di sostegno al mercato primario 1. Al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori puo' decidere di adottare disposizioni per l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell'articolo 12. 2. La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. 3. Le modalita' e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario. 5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.