(Trattato-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
             Meccanismo di sostegno al mercato primario 
 
1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'efficienza  in  termini   di   costi
dell'assistenza  finanziaria,  il  consiglio  dei  governatori   puo'
decidere di adottare disposizioni per l'acquisto  dei  titoli  emessi
sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell'articolo 12. 
 
2. La condizioni associate  al  meccanismo  di  sostegno  al  mercato
primario  sono  precisate  in  dettaglio  nel  protocollo   d'intesa,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. 
 
3. Le modalita' e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli
sono  specificate  in  un  accordo  sul  dispositivo  di   assistenza
finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale. 
 
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione del  meccanismo  di  sostegno
nel mercato primario. 
 
5.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  direttore
generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea
conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune  accordo
sul  versamento  dell'assistenza  finanziaria  ad  uno  Stato  membro
beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.