(Trattato-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
            Meccanismo di sostegno al mercato secondario 
 
1.  Il  consiglio  dei  governatori   puo'   decidere   di   adottare
disposizioni per  effettuare  operazioni  sui  mercati  secondari  in
relazione alle  obbligazioni  di  un  membro  del  MES  conformemente
all'articolo 12, paragrafo 1. 
 
2. Le decisioni  relative  agli  interventi  sul  mercato  secondario
finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in  base
a un'analisi della  BCE  che  riconosca  l'esistenza  di  circostanze
eccezionali sui mercati finanziari e  di  rischi  che  minacciano  la
stabilita' finanziaria. 
 
3. Le condizioni associate  al  meccanismo  di  sostegno  al  mercato
secondario sono  precisate  in  dettaglio  nel  protocollo  d'intesa,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. 
 
4. Le modalita' e le condizioni finanziarie relative alle  operazioni
sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo
di assistenza finanziaria  che  deve  essere  firmato  dal  direttore
generale. 
 
5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate
inerenti alle modalita' di applicazione del  meccanismo  di  sostegno
nel mercato secondario. 
 
6.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  direttore
generale, decide l'avvio di  operazioni  sul  mercato  secondario  di
comune accordo.