(Trattato-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
                Revisione dell'elenco degli strumenti 
                      di assistenza finanziaria 
 
Il consiglio dei governatori puo' rivedere l'elenco  degli  strumenti
di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e  decidere
di modificarlo.