(Trattato-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                            Nuovi membri 
 
1. L'adesione al MES e' aperta agli altri  Stati  membri  dell'Unione
europea a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  decisione  del
Consiglio dell'Unione europea, adottata ai sensi  dell'articolo  140,
paragrafo 2, del TFUE,  che  abolisce  la  loro  deroga  di  adottare
l'euro. 
 
2. Ai sensi dell'articolo 44, l'ammissione al  MES  di  nuovi  membri
avviene con le stesse modalita' e condizioni applicate ai membri gia'
effettivi. 
 
3. Il nuovo membro che  aderisce  al  MES  dopo  la  sua  istituzione
ricevera' quote del MES in cambio del proprio  apporto  di  capitale,
calcolato  conformemente  al  modello   di   contribuzione   di   cui
all'articolo 11.