ARTICOLO 2 Nuovi membri 1. L'adesione al MES e' aperta agli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio dell'Unione europea, adottata ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l'euro. 2. Ai sensi dell'articolo 44, l'ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalita' e condizioni applicate ai membri gia' effettivi. 3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione ricevera' quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all'articolo 11.