(Trattato-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
            Politica di fissazione dei tassi di interesse 
 
1. Nel concedere un sostegno alla  stabilita',  il  MES  persegue  la
completa copertura dei  costi  operativi  e  di  finanziamento  e  vi
include un margine adeguato. 
 
2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono
specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse,  che  sono
adottate dal consiglio dei governatori. 
 
3. La politica di fissazione  dei  tassi  di  interesse  puo'  essere
rivista dal consiglio dei governatori.