(Trattato-art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                Operazioni di assunzione di prestiti 
 
1. Nella realizzazione del suo obiettivo il  MES  e'  autorizzato  ad
indebitarsi  sui  mercati  dei  capitali  con   banche,   istituzioni
finanziarie o altri soggetti o istituzioni. 
 
2. Le modalita' delle operazioni di indebitamento sono  definite  dal
direttore  generale  sulla  base  delle  direttive  particolareggiate
adottate dal consiglio di amministrazione. 
 
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla  gestione  del  rischio,
che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.