(Trattato-art. 22)
                             ARTICOLO 22 
                      Politica di investimento 
 
1. Il direttore generale attua una politica di investimento  del  MES
improntata al principio di prudenza atta a garantire la  sua  massima
affidabilita' creditizia, conformemente alle direttive  adottate  dal
consiglio di amministrazione e da questo periodicamente  riesaminate.
Il MES e' autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai
suoi investimenti per la copertura  dei  propri  costi  operativi  ed
amministrativi. 
 
2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi  della  buona
gestione delle finanze e dei rischi.