(Trattato-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
                  Politica in materia di dividendi 
 
1. Il consiglio  di  amministrazione  puo'  decidere,  a  maggioranza
semplice,  di  distribuire  un  dividendo  ai  membri  del  MES   ove
l'ammontare del capitale versato e del fondo di riserva  superino  il
livello determinato per garantire  la  capacita'  di  erogazione  dei
prestiti del MES e allorquando i profitti dell'investimento non siano
necessari per sopperire  alla  carenza  di  fondi  per  rimborsare  i
creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione  agli  apporti
di capitale, tenendo in considerazione  l'eventualita'  di  pagamento
accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3. 
 
2. Fintanto che il MES non abbia prestato  assistenza  finanziaria  a
uno dei suoi membri,  i  profitti  rivenienti  dall'investimento  del
capitale  versato  del  MES  sono  restituiti  ai  suoi   membri   in
proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione  dei
costi operativi, a condizione che la capacita'  di  erogare  prestiti
determinata sia effettivamente pienamente disponibile. 
 
3. Il direttore generale attua la politica in  materia  di  dividendi
per il MES conformemente alle direttive  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione.