ARTICOLO 24 Riserva e altri fondi 1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi. 2. Fatto salvo l'articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell'ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva. 3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l'istituzione, l'amministrazione e l'utilizzo di altri fondi.