(Trattato-art. 24)
                             ARTICOLO 24 
                        Riserva e altri fondi 
 
1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e,  se
del caso, altri fondi. 
 
2.  Fatto  salvo  l'articolo  23,  i  ricavi  netti  generati   dalle
operazioni  del  MES  ed  i  proventi   rivenienti   dalle   sanzioni
finanziarie irrogate ai membri del MES nell'ambito della procedura di
sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi
e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE
sono accantonati in un fondo di riserva. 
 
3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente  alle
direttive adottate dal consiglio di amministrazione. 
 
4.  Il  consiglio   di   amministrazione   adotta   le   disposizioni
eventualmente  necessarie  per  l'istituzione,  l'amministrazione   e
l'utilizzo di altri fondi.