ARTICOLO 25 Copertura delle perdite 1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate: a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva, b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. 2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell'ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di' capitale, incrementato, e' indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l'importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori e' autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull'importo dovuto. 3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente e' rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.