(Trattato-art. 25)
                             ARTICOLO 25 
                       Copertura delle perdite 
 
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate: 
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva, 
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e 
c) infine, in conto ad un adeguato importo  di  capitale  autorizzato
non versato, richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. 
 
2. Se un membro del MES non  procede  al  pagamento  da  esso  dovuto
nell'ambito  di  una  richiesta  di  capitale  effettuato  ai   sensi
dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta  di'  capitale,
incrementato, e' indirizzata a tutti i membri  del  MES  al  fine  di
garantire che il MES riceva l'importo  totale  del  capitale  versato
necessario.   Il   consiglio   dei   governatori   assume   opportuni
provvedimenti tesi a garantire che  il  membro  del  MES  interessato
saldi il proprio debito  nei  confronti  del  MES  entro  un  termine
ragionevole. Il consiglio dei governatori e' autorizzato a richiedere
il pagamento di interessi di mora sull'importo dovuto. 
 
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES  ai  sensi
del paragrafo 2, il  capitale  eccedente  e'  rimborsato  agli  altri
membri  del  MES  secondo  le  regole  adottate  dal  consiglio   dei
governatori.