(Trattato-art. 30)
                             ARTICOLO 30 
                        Collegio dei revisori 
 
1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri nominati dal
consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia
di revisione e gestione finanziaria  e  comprende  due  membri  delle
istituzioni supreme di controllo dei  conti  dei  membri  del  MES  a
rotazione, nonche' un membro della Corte dei conti europea. 
 
2. I membri del collegio dei revisori  sono  indipendenti.  Essi  non
chiedono ne' accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai
membri del MES o da altri organismi pubblici o privati. 
 
3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo  stesso
controlla i conti  del  MES  e  verifica  la  regolarita'  dei  conti
operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a  tutti
i documenti del MES necessari per l'espletamento delle sue funzioni. 
 
4. Il collegio  dei  revisori  puo'  in  ogni  momento  informare  il
consiglio d'amministrazione degli esiti della sua revisione. Su  base
annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori. 
 
5.  Il  consiglio  dei  governatori  mette  la  relazione  annuale  a
disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme  in
materia di controllo dei membri del  MES  e  della  Corte  dei  conti
europea. 
 
6. Le materie relative al  presente  articolo  sono  precisate  nello
statuto del MES.