(Trattato-art. 36)
                             ARTICOLO 36 
                          Esenzione fiscale 
 
1. Nell'ambito delle sue attivita'  istituzionali,  il  MES,  i  suoi
attivi,  le  sue  entrate,  i  suoi  beni  nonche'  le  operazioni  e
transazioni  autorizzate  dal  presente  trattato  sono   esenti   da
qualsiasi imposta diretta. 
 
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune  disposizioni
per condonare o rimborsare l'importo delle imposte indirette o  delle
imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili
o mobili, allorquando il MES, ai  propri  fini  istituzionali,  abbia
effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia  comprensivo  di
dette imposte. 
 
3. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda tasse e  diritti
dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilita'. 
 
4. I beni importati dal  MES  necessari  all'assolvimento  delle  sue
funzioni  istituzionali  sono  esenti  da  ogni   dazio   e   imposta
all'importazione e da ogni divieto e restrizione all'importazione. 
 
5. Il personale del MES e' soggetto,  a  beneficio  di  quest'ultimo,
all'applicazione di un'imposta interna  a  valere  sugli  stipendi  e
sugli emolumenti  corrisposti  dal  MES,  conformemente  alle  regole
adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui
tale imposta e' applicata, detti  salari  e  emolumenti  sono  esenti
dall'imposta nazionale sul reddito. 
 
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura e' applicata a chiunque  li
detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal  MES,  compresi  i
relativi interessi o dividendi: 
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della
loro origine, oppure 
b) se l'unico fondamento giuridico di tale imposta e' il luogo  o  la
valuta  in  cui  e'  stata  emessa,  resa  esigibile  o   pagata,   o
l'ubicazione di un ufficio o di un luogo di attivita' del MES.