ARTICOLO 36 Esenzione fiscale 1. Nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonche' le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta. 2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l'importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte. 3. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilita'. 4. I beni importati dal MES necessari all'assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all'importazione e da ogni divieto e restrizione all'importazione. 5. Il personale del MES e' soggetto, a beneficio di quest'ultimo, all'applicazione di un'imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta e' applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. 6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura e' applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi: a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure b) se l'unico fondamento giuridico di tale imposta e' il luogo o la valuta in cui e' stata emessa, resa esigibile o pagata, o l'ubicazione di un ufficio o di un luogo di attivita' del MES.