(Trattato-art. 37)
                             ARTICOLO 37 
          Interpretazione e composizione delle controversie 
 
1.    Qualsiasi    questione    connessa    all'interpretazione     o
all'applicazione delle disposizioni del  presente  trattato  e  dello
statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i
membri del  MES,  e'  sottoposta  alla  decisione  del  consiglio  di
amministrazione. 
 
2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia  tra
il MES e i suoi  membri,  o  tra  i  membri  del  MES,  in  relazione
all'interpretazione  e  all'applicazione   del   presente   trattato,
compresa qualsiasi controversia sulla compatibilita' delle  decisioni
adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro  o  dei
membri del consiglio dei governatori appartenente o  appartenenti  al
membro o ai membri del MES coinvolti e' sospeso quando  il  consiglio
dei governatori vota su tale  decisione  e  la  soglia  di  voto  per
l'adozione della decisione e' ricalcolata di conseguenza. 
 
3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo  2,
la controversia e' sottoposta alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  e'
vincolante per le parti in causa, che adottano le  necessarie  misure
per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.