(Trattato-art. 38)
                             ARTICOLO 38 
                     Cooperazione internazionale 
 
Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES e' autorizzato  a
cooperare,  nell'ambito  del  presente  trattato,  con  il  FMI,  con
qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un  membro  del
MES  su  base  ad  hoc  e  con  qualsiasi  organizzazione  o  entita'
internazionale  dotata  di  competenze  specialistiche   in   settori
correlati.