ARTICOLO 38 Cooperazione internazionale Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES e' autorizzato a cooperare, nell'ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entita' internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.