(Trattato-art. 39)
                             ARTICOLO 39 
               Attinenza con i finanziamenti del FESF 
 
Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del  presente
trattato e  la  definitiva  estinzione  del  FESF,  la  capacita'  di
concedere prestiti consolidata tra il FESF e  il  MES  non  supera  i
500000  milioni  di  EUR,  fatta   salva   al   revisione   periodica
dell'adeguata capacita' dell'ammontare massimo  di  cui  all'articolo
10.   Il    consiglio    di    amministrazione    adotta    direttive
particolareggiate per calcolare la  capacita'  d'impegno  futura,  al
fine di garantire che  non  venga  eluso  il  massimale  di  prestito
consolidato.