ARTICOLO 39 Attinenza con i finanziamenti del FESF Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacita' di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell'adeguata capacita' dell'ammontare massimo di cui all'articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacita' d'impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.