(Trattato-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                     Struttura e regole di voto 
 
1. Il MES e' dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio
di amministrazione, nonche' di un  direttore  generale  e  dell'altro
personale ritenuto necessario. 
 
2. Le decisioni del consiglio dei  governatori  e  del  consiglio  di
amministrazione  sono  adottate  di  comune  accordo,  a  maggioranza
qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni
del presente trattato.  Per  tutte  le  decisioni  e'  necessaria  la
presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di  voto
che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto. 
 
3.  L'adozione  di  una  decisione   di   comune   accordo   richiede
l'unanimita' dei membri partecipanti alla  votazione.  Le  astensioni
non ostano all'adozione di una decisione di comune accordo. 
 
4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza  e'
utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che  la
mancata adozione di una decisione  urgente  circa  la  concessione  o
l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da  13
a 18 minaccerebbe la sostenibilita'  economica  e  finanziaria  della
zona euro. L'adozione di una  decisione  di  comune  accordo  tra  il
consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere
e) e f), e il  consiglio  di  amministrazione  nel  quadro  di  detta
procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata dell'85% dei
voti espressi. 
Nei casi in cui si fa ricorso alla  procedura  d'urgenza  di  cui  al
primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo  di  riserva
e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza,  al
fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti
dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura  d'urgenza.
Il consiglio dei governatori puo' decidere di cancellare il fondo per
la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al  fondo  di
riserva e/o al capitale versato. 
 
5. L'adozione di una decisione  a  maggioranza  qualificata  richiede
l'80% dei voti espressi. 
 
6. L'adozione di una decisione a  maggioranza  semplice  richiede  la
maggioranza dei voti espressi. 
 
7. Il  numero  dei  diritti  di  voto  di  ciascun  membro  del  MES,
esercitati dalla persona da esso designata o  dal  rappresentante  di
quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al  consiglio  di
amministrazione, e' pari al numero di quote assegnate a tale membro a
valere  sul  totale  di  capitale  versato  del   MES   conformemente
all'allegato II. 
 
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro  del  MES,  di
una qualsiasi parte  dell'importo  da  esso  dovuto  a  titolo  degli
obblighi contratti in relazione a quote da versare o  a  richiami  di
capitale ai sensi degli articoli  8,  9  e  10,  o  in  relazione  al
rimborso dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi  dell'articolo
16 o 17, detto membro del MES non potra' esercitare i propri  diritti
di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie  di  voto
sono ricalcolate di conseguenza.