ARTICOLO 4 Struttura e regole di voto 1. Il MES e' dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonche' di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario. 2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni e' necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto. 3. L'adozione di una decisione di comune accordo richiede l'unanimita' dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all'adozione di una decisione di comune accordo. 4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza e' utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilita' economica e finanziaria della zona euro. L'adozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata dell'85% dei voti espressi. Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d'urgenza. Il consiglio dei governatori puo' decidere di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato. 5. L'adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l'80% dei voti espressi. 6. L'adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi. 7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, e' pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all'allegato II. 8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi dell'articolo 16 o 17, detto membro del MES non potra' esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.