(Trattato-art. 40)
                             ARTICOLO 40 
            Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF 
 
1. In deroga all'articolo  13,  il  consiglio  dei  governatori  puo'
decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad
un membro del MES in forza di un accordo stipulato  con  tale  membro
siano assunti dal MES, posto che detti impegni  riguardino  quote  di
crediti non erogate e non finanziate. 
 
2. Il  MES  puo',  se  autorizzato  dal  consiglio  dei  governatori,
acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF,  derivanti,  in
tutto  o  in  parte,  dai  diritti  o  dagli  obblighi  esistenti   o
nell'ambito di crediti esistenti. 
 
3. Il  consiglio  dei  governatori  adotta  le  regole  di  dettaglio
necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal  FESF
al MES come disciplinato dal paragrafo l ed a  ciascun  trasferimento
di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.