ARTICOLO 40 Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF 1. In deroga all'articolo 13, il consiglio dei governatori puo' decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e non finanziate. 2. Il MES puo', se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell'ambito di crediti esistenti. 3. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo l ed a ciascun trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.