ARTICOLO 41 Versamento del capitale iniziale 1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES e' effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. La prima rata e' versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata. 2. Nel corso del quinquennio durante il quale e' effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacita' minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR. 3. Un membro del MES puo' decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.