(Trattato-art. 41)
                             ARTICOLO 41 
                  Versamento del capitale iniziale 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il  versamento  delle
quote  da  corrispondere   in   conto   del   capitale   inizialmente
sottoscritto da ciascun membro del MES e' effettuato in  cinque  rate
annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. La prima  rata  e'
versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente trattato.  Le  restanti  quattro  rate
sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e  quarta
data coincidenti con la data di pagamento della prima rata. 
 
2. Nel corso del  quinquennio  durante  il  quale  e'  effettuato  il
versamento delle rate di capitale, i membri  del  MES  accelerano  il
versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto  alla  data  di
emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo  pari  al  15%
tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES
e garantiscono una capacita' minima di erogazione congiunta del MES e
del FESF di 500 000 milioni di EUR. 
 
3. Un membro del MES puo' decidere di accelerare il versamento  della
sua quota di capitale.