(Trattato-art. 42)
                             ARTICOLO 42 
         Correzione temporanea del modello di contribuzione 
 
1. In fase di avvio  i  membri  del  MES  sottoscrivono  il  capitale
autorizzato  sulla  base  del  modello  di  contribuzione   descritto
nell'allegato  I.  La  correzione  temporanea  prevista  nel  modello
iniziale di contribuzione si applica per un periodo  di  dodici  anni
successivo alla data  di  adozione  dell'euro  da  parte  del  membro
considerato del MES. 
 
2. Se, nell'anno immediatamente precedente  l'adesione,  il  prodotto
interno lordo  (PIL)  pro  capite,  a  prezzi  di  mercato  in  euro,
nell'anno immediatamente precedente l'adesione di un nuovo membro del
MES e' inferiore al 75% della media del PIL  dell'Unione  europea,  a
prezzi di mercato, il contributo per la sottoscrizione  del  capitale
autorizzato del MES, stabilito ai sensi dell'articolo  10,  beneficia
di una correzione temporanea e corrisponde alla somma: 
a) del 25% della quota  percentuale  detenuta  dalla  banca  centrale
nazionale di tale membro del MES investita nel  capitale  della  BCE,
determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC; e 
b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo  (RNL)
della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro del MES
riferita all'anno immediatamente precedente la sua adesione al MES. 
Le percentuali di cui alle lettere  a)  e  b)  sono  arrotondate  per
eccesso o per difetto al piu' vicino  multiplo  di  0,0001%.  I  dati
statistici sono quelli pubblicati da Eurostat. 
 
3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica  per  un
periodo di dodici anni dalla data di adozione dell'euro da parte  del
membro del MES in questione. 
 
4.  A  seguito   della   correzione   temporanea   del   modello   di
contribuzione, la  corretta  allocazione  delle  quote  assegnate  al
suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 e' ridistribuita tra
i membri del MES che non beneficiano  di  una  correzione  temporanea
sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata  ai  sensi
dell'articolo 29 dello statuto del  SEBC,  in  vigore  immediatamente
prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.