(Trattato-art. 44)
                             ARTICOLO 44 
                              Adesione 
 
Il presente trattato e' aperto all'adesione  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea ai  sensi  dell'articolo  2,  previa  domanda  di
adesione presentata  al  MES  da  ciascun  Stato  membro  dell'Unione
europea  successivamente  all'adozione,  da   parte   del   Consiglio
dell'Unione europea, della decisione che sussume l'abrogazione  della
deroga  all'adesione  all'euro  come  previsto   dall'articolo   140,
paragrafo 2, del  TFUE.  Il  consiglio  dei  governatori  approva  la
domanda di adesione del nuovo membro del MES ed  i  relativi  termini
tecnici di dettaglio, nonche' le modifiche da apportare  al  presente
trattato  quale  immediata  conseguenza  dell'adesione.   Una   volta
approvata  la  domanda  di  adesione  da  parte  del  consiglio   dei
governatori, l'adesione di  nuovi  membri  del  MES  e'  effettiva  a
seguito dell'avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso  il
depositario, che ne da' notifica agli altri membri del MES.