(Trattato-art. 47)
                             ARTICOLO 47 
                Ratifica, approvazione o accettazione 
 
1. Il presente  trattato  e'  soggetto  a  ratifica,  approvazione  o
accettazione da parte  dei  firmatari.  Gli  strumenti  di  ratifica,
approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario. 
 
2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni  deposito  e  la
relativa data.